23/03/2015
Il decreto attuativo della delega del Jobs Act, relativa alla Riforma Contratti riscrive le norme relative al lavoro part-time o tempo parziale.
Il contratto part-time è un contratto di lavoro dipendente, che prevede un orario di lavoro inferiore a quello previsto dal tempo pieno. Può essere a tempo indeterminato o a termine. Deve essere stipulato in forma scritta con indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Può essere di tipo orizzontale (riduzione orario giornaliero), verticale (riduzione orario settimanale o mensile), o misto.
1. Solo nel caso di part-time orizzontale è possibile una prestazione supplementare rispetto all’orario concordato, previo consenso del lavoratore. Il decreto di Riforma Contratti prevede che il datore di lavoro possa “richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate”.
2. Il lavoro straordinario, invece, è consentito solo per le forme di part-time verticale e misto.
3. Le novità relative alle clausole flessibili ed elastiche, attraverso le quali il datore di lavoro può variare l’orario concordato (comunicandolo con un anticipo di 2 giorni) riguardano:
4. In mancanza di indicazioni nel contratto nazionale, il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
5. Per quanto riguarda le clausole flessibili ed elastiche, se non ci sono indicazioni nel contratto collettivo, è fissato il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
6. Il rifiuto del lavoratore di passare al part-time non costituisce valido motivo di licenziamento (così come il rifiuto del lavoratore a concordare la variazione dell’orario). Tra le modifiche previste, c’è una nuova possibilità di richiesta di part-time, che spetta ai genitori al posto del congedo parentale. Possono chiederlo una sola volta, nel corso dei primi 12 anni di vita del bambino in cui è previsto il congedo parentale, con una riduzione massima di orario pari al 50%. In questo caso, il part-time dura per il periodo corrispondente al congedo parentale (dieci mesi complessivi per i due genitori, con un massimo di sei mesi a testa).
7. Il decreto di Riforma Contratti prevede anche il diritto alla trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time (orizzontale o verticale) per i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, che comportano una ridotta capacità lavorativa. Il datore di lavoro, quando effettua trasformazioni di contratto da tempo pieno a part-time, deve darne tempestiva informazione al personale dipendente anche mediante comunicazione scritta e deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale dei dipendenti a tempo pieno.
8. Se il contratto prevede un orario settimanale non inferiore alle 24 ore, gli assegni familiari spettano per intero.
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