23/04/2015
Il 30 marzo 2015 è stato rinnovato il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, con il quale è stato introdotto, in via sperimentale, il nuovo “contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione”.
Si tratta di un’ulteriore ipotesi di contratto a tempo determinato esclusa dai limiti quantitativi percentuali previsti dagli articoli 63 (20% del personale a tempo indeterminato) e 66 (28%, quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione) del CCNL.
DESTINATARI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Potranno essere assunti con il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione, per una sola volta:
Trattandosi di un contratto adottato “al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati”, non è previsto un limite numerico ai lavoratori che si potranno assumere con questa tipologia contrattuale.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione potrà durare al massimo dodici mesi.
Il lavoratore potrà essere inquadrato per i primi sei mesi a 2 livelli inferiori rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione, e per il restante periodo di 1 livello inferiore.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti sei mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con il nuovo contratto dovranno effettuare una formazione obbligatoria di 16 ore, all’interno della quale dovrà essere inclusa la parte relativa alla prevenzione antinfortunistica.
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