CONTRATTO DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE (CCNL COMMERCIO 2015)

23/04/2015

Il 30 marzo 2015 è stato rinnovato il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, con il quale è stato introdotto, in via sperimentale, il nuovo “contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione”.

Si tratta di un’ulteriore ipotesi di contratto a tempo determinato  esclusa dai limiti quantitativi percentuali previsti dagli articoli 63 (20% del personale a tempo indeterminato) e 66 (28%, quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione) del CCNL.

DESTINATARI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

Potranno essere assunti con il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione, per una sola volta:

  • coloro che “non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (4.800 euro);

  • coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non siano stati confermati con un contratto a tempo indeterminato al termine del periodo formativo. È evidente che, in quest’ultimo caso, il precedente datore di lavoro non potrà assumere l’ex apprendista con il contratto di sostegno all’occupazione;

  • coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Si tratta di lavoratori che non hanno più diritto agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione, nuova Naspi,…).

Trattandosi di un contratto adottato “al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati”, non è previsto un limite numerico ai lavoratori che si potranno assumere con questa tipologia contrattuale.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione potrà durare al massimo dodici mesi.

Il lavoratore potrà essere inquadrato per i primi sei mesi a 2 livelli inferiori rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione, e per il restante periodo di 1 livello inferiore.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello  per i restanti sei mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.

I lavoratori assunti con il nuovo contratto dovranno effettuare una formazione obbligatoria di 16 ore, all’interno della quale dovrà essere inclusa la parte relativa alla prevenzione antinfortunistica.

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