25/05/2021
L’INPS , con circolare n. 45 del 22/03/2019, ha previsto nuove modalità per Il Governo, con il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, ha introdotto nuove misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Alla luce di questo ha previsto per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di sedici anni, alternativamente all’altro genitore, il diritto di svolgere fino al 30 giugno 2021 la prestazione di lavoro in modalità agile (Smart Working) in caso di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli disposta dal dipartimento di prevenzione sanitaria locale ASL.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, il genitore dipendente con un figlio convivente minore di 14 anni anni, alternativamente all’altro genitore, può usufruire del congedo Covid retribuito al 50% durante la sospensione dell’attività didattica in presenza, o il periodo di isolamento per Coronavirus o quarantena del figlio.
Detto beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo Covid può essere fruito nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Il congedo è retroattivo dal primo gennaio 2021 per cui i periodi già chiesti di congedo ordinario possono essere convertiti in congedo straordinario.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto al congedo non retribuito, senza indennità ne contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i lavoratori in gestione separata INPS, autonomi, personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato in attività legate all’emergenza, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni possono accedere si servizi di baby-sitting fino a 100 euro a settimana tramite accredito nel Libretto Famiglia , solo ed esclusivamente l’altro genitore non acceda ad altre tutele o al congedo.
Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Incompatibilità:
in tutti i casi in cui l’altro genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.
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