DECRETO SOSTEGNI

25/05/2021

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, nella seduta del 19 maggio 2021, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Viene prorogato al periodo di imposta 2021 il raddoppio della soglia di esenzione dall’IRPEF per i

beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

Se il valore complessivo dei beni e servizi ceduti e i servizi prestati al lavoratore a titolo di welfare

aziendale è superiore al limite indicato, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

Integrazione salariale con causale COVID-19 (articolo 7 e articolo 8, commi 1-8 e 12-14)

È’ prevista la concessione dei seguenti ulteriori periodi di trattamento con causale COVID-19:

– 13 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 -30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di

integrazione salariale;

– 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 -31 dicembre 2021, per i trattamenti di

integrazione salariale in deroga;

– 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021 -31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di

integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per

quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi;

– 120 giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione

salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Per i trattamenti concessi in base al decreto Sostegni non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 2-bis, inserito dal Senato, stabilisce che le settimane di integrazione salariale del decreto

Sostegni possano essere utilizzate in continuità con i trattamenti della legge di Bilancio 2021, ove

interamente fruiti, con possibile decorrenza dal 26 marzo 2021.

Le domande di accesso ai trattamenti sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine

del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività

lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione , a pena di decadenza, è fissato

entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (entro il 31

maggio, secondo quanto evidenziato dall’INPS).

Il comma 3-bis, inserito dal Senato, prevede un differimento al 30 giugno 2021dei termini temporali

relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale COVID-19, scaduti nel periodo

dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da

parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa

contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

Divieto di licenziamento

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali

previsto, fino al 31 marzo 2021, dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 309).

In particolare è preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento

individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo:

a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria;

b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario, il trattamento di integrazione salariale in deroga e il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli.

Restano, altresì, sospese le procedure collettive pendenti, avviate successivamente alla data del 23

febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato

nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto

collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto nonchè le procedure individuali in corso ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure per la cessazione definitiva
  • dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza
  • continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione

  • del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Fondo sociale per occupazione e formazione

Sono inoltre stanziate risorse aggiuntive per la proroga per il 2021 dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche con riferimento all’ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa dal decreto Sostegni.

Indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi

Il decreto Sostegni convertito in legge riconosce un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in

favore di alcune categorie di lavoratori.

Le categorie interessate sono le seguenti:

  • lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e
  • lavoratori in regime di somministrazione negli stessi settori;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti
  • termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri
  • settori,
  • lavoratori intermittenti e categorie particolari di lavoratori autonomi;
  • lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti che hanno fruito delle due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000 euro – l’indennità del decreto Sostegni è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda. Gli altri lavoratori invece devono presentare domanda all’INPS (entro il 31 maggio 2021).

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e soggiace a

specifiche incompatibilità e divieti di cumulo con altre prestazioni e con altri redditi.

Indennità per gli sportivi

I titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP

(Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva

associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP,

ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, hanno diritto a un’indennità una

tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell’anno di imposta

2019 (3.600 euro per i lavoratori che, nell’anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi,

relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro; 2.400 euro nel caso in cui la misura dei compensi percepiti nell’anno di imposta 2019 sia compresa tra 4.000 e 10.000 euro; 1.200 euro nel caso in cui i compensi percepiti nel periodo di imposta 2019 siano stati inferiori a 4.000 euro).

L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A e vigono specifici divieti di cumulo

dell’indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni.

Gli sportivi devono aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19. Si considerano in ogni caso cessati a causa della emergenza anche i

rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Tirocini di formazione e orientamento

Per il 2021 si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di

tirocini di formazione e orientamento.

Reddito di cittadinanza

Per il 2021 viene incrementata la autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza,

per un importo pari a 1000 milioni di euro.

Si prevede che, se il reddito familiare varia a causa della stipula di uno o più contratti di lavoro

subordinato a termine, il reddito di cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi (in questo caso non si decade più quindi dal beneficio).

Reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza è rinnovato per ulteriori 3 quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e

maggio 2021.

La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all’INPS (entro il 31 maggio 2021, data

così prorogata dall’INPS).

L’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro).

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Le nuove quote di Rem sono riconosciute, in via residuale, ai soggetti che hanno terminato le

prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, nella misura prevista per

nuclei composti da un unico componente.

Non cambiano i requisiti di accesso e sono confermate le incompatibilità previste dai precedenti

decreti emergenziali.

Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (articolo 13)

Lavoratori fragili

Sono prorogate fino al 30 giugno 2021 la possibilità, di norma, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;l’equiparazione, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal

medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente. Viene però introdotta una limitazione: l’equiparazione medesima si applica solo ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

NASpI

Dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per

l’impiego – NASpI è concessa a prescindere dal possesso del requisito delle 30 giornate di lavoro

effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

Contratti di lavoro a tempo determinato

Previsto un regime transitorio per proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

Fino al 31 dicembre 2021 i contratti a termine possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a 24 mesi, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il rinnovo o la proroga in deroga può essere stipulato una sola volta.

Nell’applicazione delle norme del decreto Sostegni non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti prima della sua entrata in vigore.

Con riferimento al mese di gennaio del 2021, si prevede l’esonero dal versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a

carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e

dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai

coloni, che svolgono determinate attività.

Vaccinazione contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro (articolo 19-bis – inserito dal

Senato)

L’INAIL può destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione

del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Infezione da Covid per il professionista

Si prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione

di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme verso la pubblica amministrazione

entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta da parte del professionista

abilitato per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

– non comporta decadenza;

– non costituisce inadempimento;

– non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini per adempiere opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

Il termine è sospeso dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o della quarantena con sorveglianza attiva.

La sospensione dei termini si applica se tra le parti esiste un mandato professionale avente data

antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

Alla scadenza del periodo di sospensione il professionista ha 7 giorni di tempo per procedere agli

adempimenti.

Personale medico convenzionato

È esclusa la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al

personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza, salvo che nei casi di

dolo o colpa grave.

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