15/03/2016
~~La circolare n.12 del Ministero del Lavoro ha dato chiarimenti in merito alla nuova procedura telematica di dimissioni dei lavoratori, così come stabilito dall’art.26 del d.lgs. 151/2015, che entrerà in vigore a partire dal 12 marzo.
L’art.26 stabilisce che il nuovo modello si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e risoluzione consensuale ai sensi dell’art.1372 c.c.
Il modello telematico in questione ha validità su tutto il territorio nazionale ed assume i caratteri di non falsificabilità e non contraffabilità.
La nuova disciplina riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad esclusione di:
• Rapporti di lavoro domestico
• Casi di recesso nelle c.d.“sede protette”
• Recesso durante il periodo di prova
• Dimissioni o risoluzioni consensuali della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, oppure dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, (le dimissioni potranno essere convalidate solo dalla DTL competente).
• I rapporti di lavoro marittimo
Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo casi in cui sussista una giusta causa; in mancanza di tale preavviso il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dell’eventuale danno.
Saranno invece considerate inefficaci le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quanto stabilito, con la possibilità tuttavia per il lavoratore di compilare il modulo nella forma e nelle modalità richieste dalla nuova disciplina.
E’ opportuno ricordare che il lavoratore ha facoltà di revocare le proprie dimissioni/risoluzione del contratto, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.
Il modello utilizzabile sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro entro il 12 marzo e sarà inoltre possibile per il lavoratore, rivolgersi a soggetti abilitati per effettuare la comunicazione (indipendentemente dal luogo ove risieda oppure svolga la propria attività lavorativa), ovvero:
1. Patronati
2. Organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione
Il modulo si compone di 5 sezioni:
1. Dati identificativi del lavoratore
2. Dati identificativi del datore di lavoro
3. Dati identificativi del rapporto di lavoro da cui si recede.
4. Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione
5. Dati identificativi del soggetto abilitato
Una volta completata la dichiarazione, il modulo dovrà essere inviato in via telematica al datore di lavoro e alla DTL competente.
Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che altera il modulo attraverso il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto oppure rassegni le proprie dimissioni; la sanzione amministrativa varia dai 5.000 ai 30.000 € e sarà compito della DTL accertare ed irrogare la sanzione.
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