DIMISSIONI DEL LAVORATORE: CHE FARE?

15/03/2016

~~Il decreto sulle semplificazioni in materia di lavoro, attuativo del Jobs Act ha messo fine all’utilizzo delle c.d. dimissioni in “bianco”; a partire da Marzo 2016 non sarà più possibile alcuna convalida tacita delle dimissioni, ma quest’ultime dovranno obbligatoriamente essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro e alla Dtl competente, direttamente online.

Per inviare le dimissioni il lavoratore deve necessariamente iscriversi:

1. Al portale Clic Lavoro

2. Al portale dell’Inps

In riferimento all’Inps è necessario che il lavoratore si munisca di codice Pin dispositivo, che può essere richiesto:

• Direttamente online: in questo caso metà codice arriverà subito e la restante parte via posta.

• Presso una sede Inps: in questo caso il codice Pin verrà fornito subito per l’intero.

Come si invia la comunicazione:

La comunicazione di dimissioni si invia da uno specifico link presente nel portale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it).

Il link apre il collegamento al modulo di accesso, che è composto da 5 sezioni:

• Le prime tre relative al rapporto di lavoro (sono compilate automaticamente).

• La quarta relativa alle dimissioni (obbligatoriamente da compilare per il lavoratore).

• La quinta aggiornata automaticamente dal sistema.

Il modulo compilato viene così inviato alla DTL competente ed alla Pec del datore di lavoro.

Resta ferma la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni, così come previsto dalla vecchia disciplina, sempre tramite accesso al portale ministeriale e con la compilazione del modulo di revoca.

Per chi non fosse in possesso del Pin o per chi abbia problemi con l’accesso ai servizi telematici la normativa prevede la possibilità di avvalersi di intermediari abilitati, quali patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione; in questo caso l’unico obbligo del lavoratore dimissionario è di identificarsi presso l’Ente di cui si usufruisce.

Si ricorda che questa procedura non si applica alle dimissioni e risoluzioni consensuali protette (durante il periodo di gravidanza e nei primi 3 anni di vita del bambino), così come per i lavoratori domestici.

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