15/03/2016
L’ispezione sul lavoro è un procedimento volto ad acquisire elementi
oggettivi e valutativi che si conclude con l’adozione di specifici
provvedimenti, non necessariamente sanzionatori; che coinvolge una
pluralità di soggetti con funzioni ispettive/accertative.
Al Servizio Ispezioni del Lavoro, situato in ogni Direzione
interregionale e Territoriale del Lavoro è conferito il compito, sulla
base di direttive del Ministro del lavoro, di:
1. Vigilare in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
2. Riconoscimento del diritto alla prestazione per infortuni sul lavoro e malattia professionale.
3. Emanare circolari in materia ispettiva e sanzionatoria.
4. Ulteriori attività correlate ad attività ispettive.
L’ispezione può avvenire tramite:
• Visite di iniziative programmate dalla Direzione Territoriale.
• Con accertamenti su richiesta d’intervento su denuncia del lavoratore.
• Vigilanza a vista (quando non sia possibile identificare il soggetto).
Durante le ispezioni possono essere richiesti tutti i documenti in
materia di lavoro tenuti in azienda, così come delle dichiarazioni
spontanee rese dai lavoratori presenti nel luogo di lavoro (in tale
circostanza il datore di lavoro deve essere assente).
Concluse le varie fasi ispettive, l’ispettore è tenuto a formalizzare i risultati dell’attività svolta, tramite verbalizzazione.
Qualora vi sia contestato/notificato un illecito amministrativo, il
personale ispettivo è tenuto a redigere un rapporto sanzionatorio da
inviare alla DTL per determinare la sanzione in sede di emissione
dell’ordinanza d’ingiunzione.
Il dirigente della DTL determinerà la sanzione da comminare in base ai
dati contenuti nel fascicolo, tenendo conto di criteri prestabiliti
quali: gravità della sanzione, comportamento tenuto dal trasgressore,
eventuali recidive, eventuali difficoltà economiche.
I termini di pagamento delle somme ingiuntive sono di 30 giorni
dall’avvenuta notifica (60 se il trasgressore risiede all’estero).
STRUMENTI DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO:
1. CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO:
Procedura gratuita e consensuale tra le parti, applicabile a tutte le
fattispecie contrattuali, finalizzata alla verifica della conformità
della tipologia contrattuale che si intende instaurare. La
certificazione non blocca l’ispezione del lavoro, ma non possono essere
emessi provvedimenti per un’accertata differente qualificazione del
rapporto rispetto a quella certificata.
2. CONCILIAZIONE MONOCRATICA:
Procedura conciliativa che si svolge dinanzi a un funzionario della DTL
nella quale le parti possono trovare un accordo su rivendicazioni
inerenti al rapporto di lavoro intercorso.
3. DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI:
Qualora durante l’attività di accertamento emergano inosservanze della
disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti in favore del
lavoratore, il personale ispettivo può diffidare il datore di lavoro a
corrispondere tali somme fino a quando non avrà acquisito elementi
obiettivi certi ed idonei alla determinazione delle somme da erogare.
STRUMENTI DI DIFESA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE DEL DATORE DI LAVORO:
Il datore di lavoro può esercitare la propria difesa nei confronti dei
provvedimenti emanati dagli Organi di Vigilanza tramite forma
amministrativa (scritti difensivi, ricorsi gerarchici) e forma
giudiziaria (ricorsi giudiziari in opposizione).
RICORSO AMMINISTRATIVO: può essere presentato all’amministrazione
competente da soggetti legittimati che abbiano un interesse attuale,
diretto, sostanziale o procedurale all’accoglimento dello stesso.
Vengono depositati gli scritti difensivi che devono pervenire entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento.
RICORSO GIUDIZIARIO: La competenza è attribuita al Giudice Unico in
Tribunale che dirige e svolge il processo. Ci si può opporre al decreto
ingiuntivo entro il termine perentorio di 30 giorni nei confronti della
DTL che ha emesso l’ingiunzione. Con il ricorso si può chiedere
l’annullamento totale o parziale dell’O.I. o la modifica della stessa
con la rideterminazione delle somme ingiuntive. Avverso la sentenza di
primo grado, la parte soccombente può proporre ricorso alla Corte di
Appello del Distretto di appartenenza del Tribunale che ha emesso il
pronunciamento.
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