ISPEZIONI IN MATERIA DI LAVORO

15/03/2016

L’ispezione sul lavoro è un procedimento volto ad acquisire elementi oggettivi e valutativi che si conclude con l’adozione di specifici provvedimenti, non necessariamente sanzionatori; che coinvolge una pluralità di soggetti con funzioni ispettive/accertative.
Al Servizio Ispezioni del Lavoro, situato in ogni Direzione interregionale e Territoriale del Lavoro è conferito il compito, sulla base di direttive del Ministro del lavoro, di:
1. Vigilare in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.
2. Riconoscimento del diritto alla prestazione per infortuni sul lavoro e malattia professionale.
3. Emanare circolari in materia ispettiva e sanzionatoria.
4. Ulteriori attività correlate ad attività ispettive.

L’ispezione può avvenire tramite:
• Visite di iniziative programmate dalla Direzione Territoriale.
• Con accertamenti su richiesta d’intervento su denuncia del lavoratore.
• Vigilanza a vista (quando non sia possibile identificare il soggetto).
Durante le ispezioni possono essere richiesti tutti i documenti in materia di lavoro tenuti in azienda, così come delle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori presenti nel luogo di lavoro (in tale circostanza il datore di lavoro deve essere assente).
Concluse le varie fasi ispettive, l’ispettore è tenuto a formalizzare i risultati dell’attività svolta, tramite verbalizzazione.

Qualora vi sia contestato/notificato un illecito amministrativo, il personale ispettivo è tenuto a redigere un rapporto sanzionatorio da inviare alla DTL per determinare la sanzione in sede di emissione dell’ordinanza d’ingiunzione.
Il dirigente della DTL determinerà la sanzione da comminare in base ai dati contenuti nel fascicolo, tenendo conto di criteri prestabiliti quali: gravità della sanzione, comportamento tenuto dal trasgressore, eventuali recidive, eventuali difficoltà economiche.
I termini di pagamento delle somme ingiuntive sono di 30 giorni dall’avvenuta notifica (60 se il trasgressore risiede all’estero).

STRUMENTI DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO:
1. CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO:
Procedura gratuita e consensuale tra le parti, applicabile a tutte le fattispecie contrattuali, finalizzata alla verifica della conformità della tipologia contrattuale che si intende instaurare. La certificazione non blocca l’ispezione del lavoro, ma non possono essere emessi provvedimenti per un’accertata differente qualificazione del rapporto rispetto a quella certificata.

2. CONCILIAZIONE MONOCRATICA:
Procedura conciliativa che si svolge dinanzi a un funzionario della DTL nella quale le parti possono trovare un accordo su rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro intercorso.

3. DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI:
Qualora durante l’attività di accertamento emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti in favore del lavoratore, il personale ispettivo può diffidare il datore di lavoro a corrispondere tali somme fino a quando non avrà acquisito elementi obiettivi certi ed idonei alla determinazione delle somme da erogare.


STRUMENTI DI DIFESA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE DEL DATORE DI LAVORO:
Il datore di lavoro può esercitare la propria difesa nei confronti dei provvedimenti emanati dagli Organi di Vigilanza tramite forma amministrativa (scritti difensivi, ricorsi gerarchici) e forma giudiziaria (ricorsi giudiziari in opposizione).
RICORSO AMMINISTRATIVO: può essere presentato all’amministrazione competente da soggetti legittimati che abbiano un interesse attuale, diretto, sostanziale o procedurale all’accoglimento dello stesso. Vengono depositati gli scritti difensivi che devono pervenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
RICORSO GIUDIZIARIO: La competenza è attribuita al Giudice Unico in Tribunale che dirige e svolge il processo. Ci si può opporre al decreto ingiuntivo entro il termine perentorio di 30 giorni nei confronti della DTL che ha emesso l’ingiunzione. Con il ricorso si può chiedere l’annullamento totale o parziale dell’O.I. o la modifica della stessa con la rideterminazione delle somme ingiuntive. Avverso la sentenza di primo grado, la parte soccombente può proporre ricorso alla Corte di Appello del Distretto di appartenenza del Tribunale che ha emesso il pronunciamento.

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