16/03/2016
Il decreto attuativo del Jobs Act, ha previsto la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori, nonchè per i genitori adottivi o affidatari iscritti alla gestione Separata, di poter fruire dell’indennità di maternità o paternità per il periodo di astensione pari a 5 mesi . La norma ha stabilito inoltre che il diritto permane anche nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.
In particolare, l’art 13 del D.Lgs 80/2015 ha introdotto nel T.U. citato gli art 61 bis e 64 ter in materia di adozioni, affidamenti e “automaticità” delle prestazioni.
Con la circolare Inps n° 42 del 26 Febbraio si forniscono le prime istruzioni operative ed amministrative per l’applicazione delle norme in oggetto.
Art. 64 bis del T.U. afferma che :
“In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
L’articolo sopra citato interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti.
L’art 64 ter del T.U. parla di “Automaticità delle prestazioni” che, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente ma, non trova applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che, continua ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
Sono indennizabili:
1. I periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25/06/2015 .
2. I periodi di congedo di maternità/paternità in corso di fruizione alla predetta data anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma.
3. Non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta i periodi di congedo maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento.
Istruttoria per l’erogazione delle prestazioni in base alla contribuzione “dovuta”
La novità introdotta dall’art. 64ter del T.U. consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del committente/associante.
La contribuzione dovuta sussiste solo se il committente/ associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.
Premesso ciò, se nei 12 mesi di riferimento non sono rinvenuti 3 mesi di contributi effettivamente versati, oppure se i mesi di contributi versati sono inferiori a 3, occorre procedere, mediante consultazione dell’archivio della gestione separata ovvero :
Verificare l’esistenza di compensi erogati alla lavoratrice e la contribuzione dovuta nella misura dell’aliquota piena (ossia comprensiva dell’aliquota maggiorata dell’ 0,72 per le prestazioni di maternità);
calcolare il numero delle mensilità accreditabili ed i mesi solari coperti dalla contribuzione “dovuta”.
La contribuzione dovuta può andare anche ad integrazione della contribuzione versata per cui, nei 12 mesi di riferimento, è possibile che il requisito delle 3 mensilità sia soddisfatto, ad esempio, con 2 mensilità effettivamente accreditate e con 1 mensilità di contribuzione ancora dovuta.
E’, invece, da escludersi l’indennizzo di periodi di congedo di maternità/paternità qualora nei 12 mesi di riferimento non sia rinvenibile alcuna contribuzione, né versata né dovuta, ovvero una contribuzione, versata o dovuta, inferiore alle suddette richieste 3 mensilità.
L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
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