25/02/2015
Lungamente attesa dagli operatori, il 29 gennaio 2015, l’ INPS con la circolare n. 17 ha fornito i primi chiarimenti circa la fruizione dell’ esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. Vediamone gli aspetti salienti.
Le assunzioni agevolate riguardano tutti i rapporti a tempo indeterminato del settore privato, anche a tempo parziale, instaurati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
Potranno essere oggetto di esonero ed essere qualificabili come nuove assunzioni quelle relative a :
E’ il caso di ricordare come il datore di lavoro possa riottenere il contributo aggiuntivo dell’ 1,40%, se pagato, relativo al precedente contratto a tempo determinato, per tutte le mensilità di esecuzione dello stesso.
Non potranno essere oggetto di esonero :
Il datore di lavoro, per essere sicuro che nei sei mesi antecedenti un lavoratore non abbia avuto alcun rapporto a tempo indeterminato, potrà acquisire, all’ atto dell’ assunzione, un attestato del centro per l’ impiego, rilasciato al lavoratore, che dimostri tale situazione.
Le agevolazioni previste riguardano la sola quota contributiva a carico del datore di lavoro.
La quota incentivata è per un massimo di 8.060 Euro all’ anno per un triennio.
Le eccezioni all’ ambito di applicazione dell’ esonero riguardano:
Per quanto riguarda i rapporti a tempo parziale la misura massima degli 8.060 Euro va rapportata in diminuzione con riferimento alla base della durata dell’ orario ridotto .
La gestione del beneficio è stata ipotizzata, secondo un criterio con tetto mensile, in base al quale i datori di lavoro possono contare, per ogni lavoratore,su una agevolazione massima di Euro 671,66 (che rappresentano 1/12 di 8.060). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di Euro 22,08 (8.060/365) per ogni giorno di fruizione dell’ esonero.
L’ INPS ricorda che l’ esonero presuppone il rispetto della regolarità contributiva e del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.
L’ esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
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