IL NUOVO CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI – LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

25/02/2015

Lungamente attesa dagli operatori, il 29 gennaio 2015, l’ INPS con la circolare n. 17 ha fornito i primi chiarimenti circa la fruizione dell’ esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. Vediamone gli aspetti salienti.

Le assunzioni agevolate riguardano tutti i rapporti a tempo indeterminato del settore privato, anche a tempo parziale, instaurati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Potranno essere oggetto di esonero ed essere qualificabili come nuove assunzioni quelle relative a :

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato che hanno in corso ( o hanno avuto) ,anche con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, una associazione in partecipazione, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA, un rapporto di apprendistato.

E’ il caso di ricordare come il datore di lavoro possa riottenere il contributo aggiuntivo dell’ 1,40%, se pagato, relativo al precedente contratto a tempo determinato, per tutte le mensilità di esecuzione dello stesso.

Non potranno essere oggetto di esonero :

  • le assunzioni di lavoratori che, negli ultimi sei mesi, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

  • le assunzioni di lavoratori che sono stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, sempre a tempo indeterminato con il datore richiedente l’incentivo,  in aziende collegate o controllate o anche correlate tra loro da rapporti interpersonali.

Il datore di lavoro, per essere sicuro che nei sei mesi antecedenti un lavoratore non abbia avuto alcun rapporto a tempo indeterminato, potrà acquisire, all’ atto dell’ assunzione, un attestato del centro per l’ impiego, rilasciato al lavoratore, che dimostri tale situazione.

Le agevolazioni previste riguardano la sola quota contributiva a carico del datore di lavoro.

La quota incentivata è per un massimo di 8.060 Euro all’ anno per un triennio.

Le eccezioni all’ ambito di applicazione dell’ esonero riguardano:

  • I premi e i contributi INAIL.

  • Il  contributo al fondo per l’ erogazione ai dipendenti del settore privato del TFR.

  • Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali.

Per quanto riguarda i rapporti a tempo parziale la misura massima degli 8.060 Euro va rapportata in diminuzione con riferimento alla base della durata dell’ orario ridotto .

 La gestione del beneficio è stata ipotizzata, secondo un criterio con tetto mensile, in base al quale i datori di lavoro possono contare, per ogni lavoratore,su una agevolazione massima di Euro 671,66 (che rappresentano 1/12 di 8.060).  Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di Euro 22,08 (8.060/365) per ogni giorno di fruizione dell’ esonero.

L’ INPS ricorda che l’ esonero presuppone il rispetto della regolarità contributiva e del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.

 L’ esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. 

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