07/01/2015
Con la Legge 190/2014, art. 1, si da il via libera definitivo all’ anticipo del TFR in busta paga.
Si consente, in via sperimentale, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un’ anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi, di richiedere di percepire in busta paga le quote maturate del TFR a partire dal 1° Marzo 2015.
Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale ed irrevocabile.
Le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d’ imposta e tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria, con applicazione dell’ aliquota marginale Irpef e delle addizionali.
La somma sarà esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 € e non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.
L’ opzione sarà disponibile anche per i lavoratori che stanno versando il TFR in un fondo di previdenza complementare.
Per i lavoratori che non chiederanno la liquidazione mensile in busta paga del TFR rimarranno in vigore le previgenti scelte.
Nel caso in cui il lavoratore scelga di incassare subito il TFR, l’ impresa potrà scegliere se pagarlo direttamente oppure accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciato da un fondo specifico gestito dall’ INPS o dallo Stato. Questo finanziamento sarà fornito da una banca aderente all’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Ministeri con un tasso non superiore a quello di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto. Per conseguire il prestito le aziende dovranno versare al fondo un contributo mensile pari allo 0,2 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente. Quest’ultima parte sarà comunque meglio regolamentata con un apposito decreto del Governo.
© 2019 – Studio Manzotti – Via Marsala, 6 – 60121 Ancona P.iva 02204160424 Privacy policy