03/08/2015
Il nuovo decreto attuativo della legge Delega di riordino delle tipologie contrattuali, prevede (art. 52) che la disciplina del lavoro a progetto (artt. da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003) resta vigente esclusivamente per i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto stesso (25 giugno 2015).
Pertanto, a partire da tale data (25 giugno 2015) i nuovi rapporti in questione non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. (quindi senza progetto e senza necessità di un termine finale).
Il contratto a progetto prorogato o il nuovo contratto di collaborazione effettuato nel corso del 2015, qualora si estendessero oltre il 1 gennaio 2016, dovranno rispettare anche i requisiti indicati nell’art. 2, comma 1 del decreto (oltre a quelli dell’art. 2094 del c.c.), per non incorrere nell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Proprio l’art. 2, comma 1, del decreto prevede dal 1° gennaio 2016 l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato per tutte le collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (in base alla formulazione della norma, per determinare la riconduzione al lavoro subordinato tali requisiti devono essere tutti presenti).
Dunque al rapporto di collaborazione continuativa si applicherà la disciplina del lavoro subordinato se la prestazione sarà “esclusivamente personale” e se le modalità di esecuzione saranno organizzate dal committente anche con riferimento ai “tempi e al luogo di lavoro”.
Più significativo, invece, appare il richiamo alle “modalità di esecuzione” delle prestazioni che nel lavoro autonomo – al di là del naturale coordinamento tra le parti – non possono essere organizzate dal committente specie per quel che concerne i tempi e il luogo di lavoro. Quindi, l’organizzazione dei tempi e del luogo di lavoro che in passato era indice sintomatico della subordinazione, con le nuove disposizioni, se riscontrata, fa scattare le medesime tutele dei lavoratori subordinati.
La norma di stabilizzazione
Ai sensi dell’art. 54 del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro privati che procedono alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione anche a progetto o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di un beneficio consistente nella estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
Ciò significa che la trasformazione dei co.co.pro. in lavoratori subordinati, sana qualunque precedente irregolarità dei precedenti contratti, che non potranno più essere contestati dagli organi Ispettivi.
CARATTERISTICHE DEL CO.CO.CO. che non ne consentono la stipulazione da gennaio 2016: (ovvero il co.co.pro. che ha queste caratteristiche diventerà automaticamente subordinato)
Semplificando, si parla di etero direzione e etero organizzazione da parte del datore di lavoro
In sostanza, laddove vi è una organizzazione del lavoro, anche minima, secondo una tempistica fissata dallo stesso committente, si applica la normativa sul rapporto di lavoro subordinato: ovviamente, sarà, sempre, necessario distinguere la etero organizzazione da momenti di coordinamento in azienda, che sono tutt’altra cosa.
COSA FARE PER I CONTRATTI A PROGETTO ANCORA IN ESSERE AL 1° GENNAIO 2016?
LE NUOVE COLLABORAZIONI CHE POTRANNO INSTAURARSI DAL 2016 IN POI
Tutte quelle prestazioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento di una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale i cui benefici si riverberano su un imprenditore ma che, alla luce della previsione contenuta nella nuova normativa (comma 2 dell’art. 1), debbono essere caratterizzati da etero direzione ed etero organizzazione.
Una particolare attenzione occorrerà fare al concetto di coordinazione con il committente:
Essa postula che l’attività sia strutturalmente e funzionalmente collegata alla organizzazione produttiva del committente (Cass., n. 3698/2002; Cass., n. 3485/2001; Cass., n. 9087/1990) e che le direttive imprenditoriali circa le prestazioni da svolgere vanno eseguite, pur essendo le stesse svolte sì in maniera coordinata, ma del tutto autonoma, con il potere del committente che è limitato a chiedere la prestazione dovuta, mancando il potere di determinazione unilaterale delle modalità di esecuzione della stessa, con una differenza di ordine qualitativo e non quantitativo tra il potere tipico del lavoro subordinato e quello di coordinamento del committente.
Il progetto, invece, non è più necessario.
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