03/09/2015
Con il Jobs Act il legislatore ha previsto la modifica delle disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale: con un decreto attuativo, viene prevista una revisione totale dell’istituto, volta ad individuare e risolvere alcune delle problematiche che si erano poste in materia di lavoro supplementare, straordinario, clausole flessibili ed elastiche.
Nel dettaglio viene delegata alla contrattazione collettiva la soluzione della maggior parte delle problematiche ma qualora la contrattazione collettiva non disponga nulla in riferimento a clausole flessibili, elastiche, lavoro supplementare e straordinario, si applicheranno le disposizioni individuate dal legislatore.
Il terzo decreto legislativo del Jobs Act riscrive la disciplina del lavoro a tempo parziale stabilendo che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
E’ definito tempo pieno l’orario normale di lavoro (d. Lgs n. 66/2003) o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; tempo parziale è l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nel punto precedente.
Nell’ambito del contratto a tempo parziale, vengono definite:
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Se non viene indicata nel contratto la durata della prestazione lavorativa, il lavoratore può richiedere il riconoscimento del tempo pieno a partire dalla data della sentenza.
1)Nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari (i CCNL prevedono delle maggiorazioni).
Se la richiesta di prestazioni supplementari non viene prevista dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro deve richiedere il consenso del lavoratore; si applica un limite di lavoro supplementare del 15% delle ore settimanali concordate, con una maggiorazione di legge del 15%.
2) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
Con riferimento alle clausole flessibili ed elastiche, viene stabilito che le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, per iscritto:
In riferimento alle clausole flessibili ed elastiche i contratti collettivi stabiliscono:
– condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
– condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
– i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa;
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, o di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di due giorni lavorativi.
Le predette clausole prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare, la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale.
La variazione in aumento dell’orario lavorativo nel rapporto di lavoro parziale comporta il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 per cento, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Se le clausole flessibili ed elastiche non sono regolamentate dal CCNL, vanno stipulate avanti alla commissione di certificazione.
Viene previsto, in casi di particolare necessità (patologie oncologiche, figlio convivente minore di 13 anni, frequenza a corsi di studio), la possibilità di revocare il consenso prestato alla clausola flessibile o elastica.
In materia di trasformazione del rapporto, viene stabilito che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. In ogni caso, su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare le assunzioni di personale a tempo parziale al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Il lavoratore ha diritto alla possibilità di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale nelle seguenti ipotesi:
1) Esistenza di una patologia oncologica nonché di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
2) Esistenza di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa.
3) I lavoratori con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap.
Il lavoratore può chiedere, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.
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