COMPATIBILITA’ NASPI E VOUCHER

21/07/2015

Con il decreto attuativo del Jobs Act (D. Lgs. N. 22 del 4/03/2015) viene reintrodotta la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di svolgere lavoro accessorio; in realtà l’introduzione del lavoro accessorio, quale corollario occasionale alle prestazioni lavorative vere e proprie, non inficia il significato e l’utilizzo degli ammortizza­tori sociali.

Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel li­mite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integra­tive del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurati­va relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act viene reinserito e ripristinato in via definitiva il comma prevedente l’utilizzo dei voucher con lavoratori che percepiscono importi a sostegno del reddito, ristabilendo quindi la situazio­ne ante 2015, compresa la soglia limite di € 3.000,00.

Le remunerazioni percepite dal lavoratore per lavoro accessorio che superino il limite di € 3.000,00 non sono integralmente cumulabili.

In caso di percezione di un importo di integrazione salariale proporzionalmente ridotto, in conseguenza dello svolgimento di un’attività di lavoro, si applica il principio della quota integrativa per l’accreditamen­to dei contributi figurativi; questo significa che l’Inps riconosce una quota retributiva corrispondente alla differenza data dall’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale rispetto alla retribuzione percepita in relazione all’attività svolta.

Viene prevista, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità di disoccupazione, Naspi (Nuova presta­zione di Assicurazione Sociale per l’impiego), che an­drà a sostituire l’attuale Aspi e mini-Aspi.

La Naspi verrà garantita ai lavoratori privati involon­tariamente dell’occupazione, compresi i casi di di­missioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali, che contemporaneamente presentino i seguenti requisiti:

  • 13 settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni;

  • almeno trenta giorni di effettivo lavoro negli ulti­mi dodici mesi, a prescindere dal minimale con­tributivo.

La Naspi è compatibile con momentanee prestazio­ni lavorative, infatti l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore ai sei mesi sospende, ma non fa decadere, il diritto alla presta­zione. Anche l’instaurazione di rapporti di lavoro, a tempo determinato o in­determinato, che generino comunque un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da im­posizione, risultano compatibili con la Naspi, sem­prechè l’azienda utilizzatrice non sia la stessa o sia collegata o controllata o con assetti sostanzialmente coincidenti con l’azienda ove lavorava il percettore dell’indennità Naspi quando è cessato il rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha l’obbligo  di comunicare all’Inps il suo reddito annuo previsto entro trenta giorni dalla domanda di presta­zione Naspi.

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