20/07/2015
La sentenza n° 752 del 25.06.2015 della Corte di Appello di L’Aquila, nel confermare la sentenza n° 639 del 17.06.2014 emessa dal Tribunale di Pescara, respinge la pretesa dell’Inps, pretesa diretta ad assoggettare a contribuzione anche i redditi (di capitale) prodotti dal ricorrente per effetto della mera partecipazione in alcune società di capitali.
I Giudici distrettuali, dopo un excursus esegetico dell’art. 3-bis in questione proprio con riferimento alle cennate posizioni della Corte costituzionale e della disciplina fiscale, hanno chiarito che la mera partecipazione – senza che corrispondesse la prestazione lavorativa all’interno delle società di capitali (confermando, altresì, il relativo onere probatorio in capo all’Inps) – non integrasse gli estremi previsti dalla norma per l’assoggettamento alla contribuzione previdenziale (commercianti) trattandosi, nella fattispecie, di redditi di capitale e non d’impresa e non sussistendo le condizioni di cui all’art. 1 comma 203 della legge 662/96.
Particolarmente interessante è l’approdo cui giungono i Giudici della Corte di Appello in ordine al rapporto giuridico previdenziale (obbligo della contribuzione-diritto alla prestazione). Testualmente, infatti, si precisa che il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo”.
In sostanza, non può esserci obbligo contributivo (cui è collegata una prestazione previdenziale) in assenza di una prestazione lavorativa.
La differenza fra le due tipologie reddituali è di palmare evidenza: mentre i redditi di capitale presuppongono la sola partecipazione al capitale o al patrimonio di una società, indipendentemente da qualsivoglia attività lavorativa, quelli di impresa presuppongono che il reddito derivi dall’esercizio, per professione abituale, di una impresa; ergo: siano il frutto di una attività lavorativa.
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