04/11/2014
Si ricorda che, secondo la previsione contenuta all’ art. 2, comma 1 lett. m) del D.lgs. n. 167/11, per i contratti di apprendistato è necessario esercitare la facoltà di recesso nel rispetto del termine di preavviso, decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 2118 c.c.
In caso contrario il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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