18/09/2014
Il Ministero del Lavoro con Decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 definisce i nuovi criteri per l’accesso alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga.
Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati) in possesso di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi (ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva (situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, crisi aziendali).
DURATA DEL TRATTAMENTO
Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS e alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, in relazione a ciascuna unità produttiva, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:
Per le imprese soggette alla disciplina in materia di CIGO o CIGS e alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, il superamento dei limiti temporali disposti dalla legge (art. 6, Legge n. 164/1975 e art. 1, Legge n. 223/1991), può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:
PROCEDURA DI RICHIESTA
L’azienda presenta, in via telematica, all’Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga, corredata dall’accordo, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Per poter fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue e, si ritiene, di eventuali ore di permesso.
Le imprese devono presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
I liberi professionisti, non essendo considerati imprenditori, rimangono esclusi.
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