AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ E COMPATIBILITA’ CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

28/07/2022

E’ possibile essere amministratore e dipendente della stessa società?

La Cassazione, secondo una recente sentenza (n. 9723/2019), afferma che le due posizioni possono coesistere a condizione che sia provato il vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

L’INPS con il messaggio n. 3359/2019 è intervenuto facendo chiarezza su questa fattispecie con particolare riguardo:

  • alla carica di Presidente, stabilendo che essa è compatibile con lo status di lavoratore subordinato, in quanto lo stesso, al pari di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale purché la delega, con la quale gli si conferisce il potere di rappresentanza, non estenda allo stesso poteri deliberativi;
  • alla carica di Amministratore Unico, decretando che essa risulta essere incompatibile con la qualità di lavoratore dipendente in quanto la posizione dello stesso esprime sempre la volontà dell’azienda e perché egli risulta titolare dei poteri di controllo, comando e disciplina;
  • alla carica di Amministratore Delegato per il quale si rende necessaria la verifica dell’ampiezza della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione al fine di decretare la compatibilità della carica con quella da rapporto di lavoro dipendente. Per l’Amministratore Delegato, al quale è stata conferita una delega generale non è ammissibile l’ipotesi di compatibilità con lo status di lavoratore subordinato, diversamente se gli è stata attribuita una delega parziale la quale conferisce solo il potere di rappresentanza e specifici atti di gestione;
  • alla carica del Socio unico, il rapporto di lavoro subordinato è da escludere indubbiamente in quanto lo stesso è titolare esclusivo dei poteri di gestione.

I requisiti che devono sussistere secondo l’INPS affinché possa essere riconosciuta l’esistenza di due rapporti distinti:

  • la periodicità e la determinatezza della retribuzione da tenersi distinta da proventi di natura societaria;
  • effettiva subordinazione nello svolgimento dell’attività da dipendente dimostrabile da idonea documentazione;
  • rispetto dell’orario contrattuale;
  • fruizione di ferie, permessi e malattia;
  • svolgimento di  attività non ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle eventuali deleghe ricevute.

Il mancato riconoscimento della posizione di lavoratore dipendente, per mancanza dei requisiti sopra evidenziati, comporta il rifiuto da parte dell’INPS di erogare la relativa prestazione pensionistica.

CARICACOMPATIBILITA’ CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONESI
AMMINISTRATORE UNICONO
AMMINISTRATORE DELEGATOSE MUNITO DI DELEGA GENERALE→ NO SE DELEGA PARZIALE→ SI
SOCIO UNICONO

 

Lo Studio resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.

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