CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

25/05/2021

Il Decreto Sostegni bis (Decreto Legge Imprese, Lavoro, Giovani, Salute),approvato il 20 maggio, ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione

Con lo scopo di assorbire l’impatto di possibili licenziamenti a fine blocco, ora prorogato al 28 agosto per chi è tutelato da CIG, il contratto di rioccupazione vuole agevolare la rioccupazione e la riqualificazione professionale dei soggetti disoccupati.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che prevede un esonero contributivo al 100% per i 6 mesi di inserimento spettante ai datori di lavoro privati, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato e studi professionali con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.

 La sua validità è vincolata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi.

Tuttavia, sia il datore di lavoro che il lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodi di inserimento. In quest’ultimo caso lo sgravio contributivo concesso dovrà essere restituito.

In mancanza di recesso, il rapporto di lavoro subisce la trasformazione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per fruire dello sgravio contributivo, pena la revoca, i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

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