CIRCOLARE: LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

25/11/2015

La disciplina delle mansioni del lavoratore subordinato è disciplinata all’art. 2103 del Codice Civile, recentemente rivoluzionato dal D.lgs. 81/2015, e si inserisce nel più ampio contesto del sistema di classificazione dei lavoratori composto anche da categorie (dirigenti, quadri, impiegati e operai) e qualifiche oltre che dall’inquadramento unico su livelli, in parte integrativo delle categorie, previsto dalla contrattazione collettiva. Ai fini pratici le mansioni sono le attività concrete affidate al lavoratore al momento dell’assunzione o in successive variazioni della vicenda lavorativa.

Le modifiche migliorative od equivalenti delle mansioni del lavoratore

La disciplina previgente prevedeva che il lavoratore fosse adibito “alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”. L’articolato, nella sua formulazione completa, prevedeva ed ancora oggi prevede, che nel caso di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, questi acquisisce il diritto alla retribuzione superiore, divenendo tale variazione del livello e della retribuzione definitiva, salvo i casi di sostituzione di altro lavoratore, al decorrere del termine previsto dalla contrattazione collettiva od in mancanza dopo tre mesi. Le recenti modifiche hanno quindi lasciato inalterata tale disciplina, andando solamente ad aumentare il periodo da tre a sei mesi.

Il lavoratore godeva inoltre di una tutela totale contro eventuali modifiche peggiorative della sua posizione lavorativa, sia dal punto di vista formale che sostanziale, riscontrandosi l’illegittimità della modifica delle mansioni tutte quelle volte in cui il datore di lavoro impegnava il dipendente in attività che, pur essendo in astratto ascrivibili allo stesso livello di inquadramento delineato dal contratto collettivo, di fatto erano idonee a comprometterne la professionalità acquisita. Con il nuovo art. 2103 il legislatore ha invece previsto che il lavoratore possa essere adibito non più solamente alle mansioni “equivalenti alle ultime effettivamente svolte” ma a tutte quelle mansioni “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”, spostando il focus dal patrimonio professionale effettivamente acquisito del lavoratore alla disciplina dei livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo, rendendo così ammissibile il mutamento di mansioni del lavoratore con tutte quelle previste dallo stesso livello di inquadramento.

Le modifiche peggiorative della mansione del lavoratore

Se come già accennato, prima del c.d. Jobs Act, le modifiche in pejus erano totalmente vietate, con le modifiche apportate all’art. 2103 del Codice Civile, tali variazioni sono ora divenute possibili sia per volontà unilaterale del datore di lavoro, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi, che per reciproco accordo delle parti.

  • Le modifiche per volontà unilaterale del datore di lavoro:

L’adibizione a mansioni inferiori del lavoratore (c.d. demansionamento) in maniera unilaterale da parte del datore di lavoro, ora prevista in modo esplicito, prevede che ciò possa avvenire nei casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore o nei casi previsti dalla contrattazione collettiva. In entrambi i casi le mansioni attribuite potranno appartenere al livello di inquadramento inferiore a patto che appartengano sempre alla medesima categoria (es. un “Quadro A” potrà essere demansionato a “Quadro B” ma non ad “Impiegato di concetto”).

In merito alla modifica degli assetti organizzativi, citando testualmente la circolare 13/2015 della Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, “sembra possibile sostenere, mutuando un orientamento relativo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, che quest’ultimo sarà considerato sussistente ad esempio quando la variazione venga realizzata con lo scopo di una più economica gestione dell’impresa, e “decisa dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un’effettiva necessità di riduzione dei costi”(Cassazione, sez. lav., sent. n. 23222 del 17.10.2010)”.

La variazione dovrà essere comunicata per iscritto a pena di nullità ed il lavoratore manterrà il diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione (es. indennità di cassa).

Come da tempo già stabilito dalla giurisprudenza, non dovrà considerarsi demansionamento l’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori in misura marginale ed accessoria rispetto a quelle del livello di appartenenza svolte in maniera prevalente ed assorbente (c.d. mansioni promiscue).

  • Le modifiche per reciproco accordo delle parti:

Ultima ipotesi di demansionamento è quella prevista mediante accordo delle parti stipulato presso una sede protetta di cui all’art.2113, quarto comma, od una commissione di certificazione. In tale caso sarà possibile modificare le mansioni, la categoria legale, il livello d’inquadramento e la relativa retribuzione.

Unica condizione affinchè sia possibile modificare tali elementi è la sussistenza dell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore, nelle sedi convenute per la stipulazione dell’accordo, potrà farsi assistere dall’associazione sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Fuori dai casi ivi esposti, qualsiasi demansionamento del lavoratore, anche se con il suo espresso consenso, è nullo.

© 2019 – Studio Manzotti – Via Marsala, 6 – 60121 Ancona P.iva 02204160424 Privacy policy