31/03/2014
1) CONTRATTI A TERMINE: il contratto a termine può essere stipulato per un massimo di 36 mesi senza causale, non è più previsto l’obbligo di specificare le ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per le quali si intende prorogare il contratto a termine. Sono ammesse fino ad otto proroghe, purché si tratti dello svolgimento della medesima attività lavorativa.
Il numero complessivo dei rapporti di lavoro a termine che può costituire ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2) APPRENDISTATO: obbligo della forma scritta soltanto per il contratto e per il patto di prova. E’stato abolito l’obbligo di redigere il piano formativo individuale in forma scritta ma le aziende strutturate e che investono nella formazione degli apprendisti continueranno a redigere e a far sottoscrivere il programma formativo che può essere desunto dai Ccnl. E’prevista la formazione interna all’ azienda ma la norma ha tolto per l’apprendista l’obbligo della formazione pubblica esterna all’ azienda, offerta dalle regioni e finalizzata all’ acquisizione di competenze di base e trasversali. Nell’ apprendistato per acquisire una qualifica o un diploma professionale, al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Le ore di lavoro effettive sono pagate al 100% mentre le ore formative sono pagate al 35%.
3) DURC: l’articolo 4 del D. L. n. 34 parla della “de materializzazione del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Chiunque vi abbia interesse verifica non più in modalità cartacea ma con modalità telematiche la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili attraverso l’apertura e la correlazione tra le varie banche dati. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce il Durc. La verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili. Tale provvedimento (Durc) deve indicare i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica. In questo modo si semplificano gli adempimenti a carico delle imprese.
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