MODALITA’ DI ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA

29/01/2014

Attività Formativa: Durata e contenuti – Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.

Il percorso formativo dell’apprendista, definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di settore, deve essere registrato per iscritto dal datore di lavoro e firmato dall’apprendista, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione

La registrazione della formazione erogata, in attesa che venga emanato il libretto formativo dell’apprendista, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici o semplici fogli firmati.

Nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sull’apprendistato e dalla legge 92/2012 (Legge Fornero) in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele affiancamento o video-comunicazione da remoto.

Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel Piano Formativo.

Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione del libretto formativo

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione delle formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

Si consiglia di effettuare le registrazioni con cadenza almeno quindicinale.

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