01/02/2013
1) CONTRIBUTO ADDIZIONALE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, il quale contribuirà a finanziare l’ASPI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego).
Tale contributo potrà essere recuperato dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformino il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
2) CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI
In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di formazione.
L’ammontare del contributo, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, è pari al 41% di 1180 euro, importo identificato dal legislatore quale massimale mensile di ASPI.
3) BLOCCO LISTE DI MOBILITA’
Nella legge di Stabilità 2013 varata dal governo Monti non viene più rifinanziato il provvedimento che consentiva ai lavoratori e alle lavoratrici licenziati individualmente per motivi economici, senza diritto all’indennità di mobilità (soprattutto dipendenti di piccole imprese), di usufruire dello sgravio contributivo in caso di nuova assunzione.
Le liste di mobilità, dunque, sono state chiuse col finire dell’anno e i datori di lavoro non possono usufruire degli sgravi della mobilità.
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