DAL 15 OTTOBRE SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI: ecco gli adempimenti del datore di lavoro

17/09/2021

Il nuovo Decreto Legge emanato dal governo prevede che a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta.

L’ogbbligo riguarda tutti i lavoratori del settore pubblico e privati, dipendenti e autonomi, e comprende anche il lavoro domestico (colf, badanti, etc…).

Verifiche sui dipendenti

Ai datori di lavoro spetta il compito di verificare il possesso del Green pass da parte dei lavoratori obbligati. A tal fine, entro il prossimo 15 ottobre, dovranno:

– definire le modalità operative per organizzare le verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

– individuare, con atto formale, i soggetti deputati alle attività di verifica e di contestazione delle violazioni.

Prevista la possibilità che vengano adottate linee guida statali, regionali e da parte degli enti locali per la omogenea definizione delle modalità organizzative.

Sanzioni

Il lavoratore, dipendente o autonomo, che dichiarasse o risultasse, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, privo di Green pass viene considerato assente ingiustificato.

Il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione del Green pass (comunque non oltre il 31 dicembre 2021). Al dipendente assente ingiustificato o sospeso non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In ogni caso il lavoratore non è passibile di sanzioni disciplinari e non può essere licenziato.

Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Test antigenici

I test molecolari e antigenici rapidi saranno gratuiti solo per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute.

Per gli altri le farmacie saranno tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati.

Certificazioni verdi COVID-19 per soggetti guariti

Infine, si legge nel testo del decreto-legge, coloro che sono guariti dal Convid-19 possono ottenere il green pass subito dopo la prima dose di vaccino («dalla medesima somministrazione») e non più, come prevede la disciplina attuale, dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

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