25/05/2021
Il 23 febbraio la Commissione Europea ha dato via all’esonero contributivo alternativo alla fruizione della Cassa COVID prevista dall’art.12 del D.L. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 e l’INPS, con il messaggio n. 1836 del 6 maggio nella quale ha fornito le indicazioni operative.
Per poter accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati devono:
• non aver utilizzato le integrazioni COVID nei mesi di Novembre e Dicembre 2020 e Gennaio 2021
• aver fruito di integrazione salariale COVID-19 nel mese di giugno 2020
L’accesso all’esonero non è ammesso per:
• i datori di lavoro agricoli
• imprese operanti nel settore del credito ed in quello assicurativo
Condizioni di spettanza:
• regolarità contributiva
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
• Il datore non deve aver proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a meno che non siano state attivate le misure che, a particolari condizioni, come, ad esempio, il cambio di appalto con la riassunzione del personale in forza da parte del subentrante, a seguito di una norma di legge o la cessazione della società con la messa in liquidazione della stessa.
L’esonero laddove vi è capienza può essere recuperato in una sola mensilità.
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