FRINGE BENEFIT 2023

19/05/2023

Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), analogamente a quanto previsto per il 2022, ha previsto che le somme erogate nel 2023 dal datore di lavoro a titolo di fringe benefit/ welfare aziendale e/o rimborso delle utenze domestiche per acqua, luce e gas, non sono imponibili fino a 3.000,00 € per tutto il 2023, anziché fino a 258,23 €.

Qualora il valore dei benefit dovesse superare la soglia stabilita, l’intera somma rientrerà nel reddito e sarà applicata la tassazione ordinaria.

Esempi di fringe benefit/ welfare aziendale oggetto dell’agevolazione

-Beni e servizi

  • buoni acquisto
  • buoni carburante
  • autovettura ad uso promiscuo
  • interessi su prestiti
  • premi per assicurazioni extra-professionali
  • cellulare ad uso provato, ricariche telefoniche
  • generi in natura prodotti dall’azienda

-Somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Tale agevolazione è riconosciuta solo ed esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Si considerano fiscalmente a carico, i figli di età:

  1. non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000,00 €;
  2. superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 €.

I beneficio è erogabile ad personam da parte del datore di lavoro, quindi, possono essere consegnati solo ad alcuni dipendenti, in misura anche differenziata.

Resta comunque ferma la soglia di 258,23 € per i fringe benefit riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti senza figli a carico.

Il lavoratore per beneficiarne, deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Al riguardo si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto non è stato chiarito come comportarsi nel caso in cui i figli siano a carico al 50%.

Compatibilità con il buono benzina 2023

Per l’anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.

Tuttavia, a differenza i quanto previsto per il 2022, l’esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Si ritiene, ma anche qui il condizionale è d’obbligo, che troverà applicazione anche quest’anno la circ. n. 27/E/2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il bonus benzina è da considerarsi aggiuntivo al valore dei 3.000 euro, con la conseguenza che il buono non va ad “intaccare” tale limite, quantomeno per la parte fiscale.

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